Subisci un incidente : la tua azienda va rimborsata dall'assicurazione

Specie le Asl non si sono mai fatte rimborsare milioni e milioni di Euro regalati alle Assicurazioni e pagati da Noi cittadini!!


La rivalsa del datore di lavoro

Nel settore del risarcimento del danno vi è un tipo di risarcimento non molto conosciuto, al quale ha diritto l’azienda o un datore di lavoro nel caso che un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal posto di lavoro a causa di un incidente procurato per altrui responsabilità (rivalsa del datore di lavoro).
Nel caso, ad esempio, di un sinistro stradale in cui un dipendente abbia subito dei danni fisici che lo costringono a rimanere a riposo e quindi assente dal posto di lavoro le cosiddette assicurazioni sociali obbligatorie (Inail, Inps) provvedono, secondo i vari casi, ad integrare la busta paga del lavoratore che si troverà così a non subire alcun danno economico, sgravando così almeno in parte, anche il datore di lavoro dal fatto di dover pagare una prestazione che non viene effettuata.
Esiste però tutta una serie di pagamenti per il proprio dipendente ai quali l’azienda o il datore di lavoro dovranno comunque fare fronte anche se quest’ultimo non è in grado di prestare la sua attività lavorativa.
Si tratta ad esempio di ratei per la tredicesima, di contributi previdenziali: voci che rappresentano un costo per l’azienda e come tale può essere risarcito dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato.
Ovviamente oltre alle aziende private anche Enti ed aziende pubbliche (Comuni, Province, ASl, ecc.) hanno lo stesso diritto al risarcimento solo che in questo caso il “diritto” diventa anche un “dovere” in quanto la mancata attivazione di una richiesta di risarcimento danni potrebbe configurarsi come un’omissione considerando che i danni non richiesti rappresentano una spesa per la collettività.
Non tutti lo sanno però. O non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la liquidazione. Risulta infatti, da una recente indagine eseguita su un campione di imprese, che circa l’80% di esse non esercita l’azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di Euro ogni anno.
In definitiva, nell’infortunio subito dal dipendente, l’azienda ha tutto il diritto ad essere risarcita come parte lesa.
La quasi totalità dei datori di lavoro, degli imprenditori e dei titolari di piccole e medie imprese non è in possesso di questa informazione, tutt’altro che trascurabile: in caso di assenza lavorativa di un dipendente, causata da un incidente stradale la cui responsabilità è di terzi, l’azienda può recuperare il costo del danno indiretto.
Per gli imprenditori informati questa è una buona notizia: il danno subito per responsabilità di terzi può essere quantificato, dimostrato e risarcito come tutela dei diritti del datore di lavoro.




Estratto da www.noitoscani.it/post.asp?id=57279
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