Il decreto Pillon sull'affidamento dei figli

6, 2018 DI RICCARDO PRISCIANO
Ddl “Pillon”: una rivoluzione attesa da migliaia di padri separati. Cos’altro aggiungere?

Il DDL 735 Pillon, che riprende il cognome del Senatore leghista proponente, rappresenta una vera e propria “rivoluzione”, fin troppo attesa da migliaia di padri separati e figli contesi, vittime del “divorzio conveniente” voluto -o creato- da chi decide di sposarsi per avere un vero e proprio vitalizio, a seguito del futuro (spesso imminente) divorzio.

Già, perché in molti casi, il divorzio è una scelta premeditata e comunque, qualora non lo fosse, l’attuale diritto di famiglia incentiva realmente le mogli a chiedere il divorzio anche per futili motivi.

Come già detto, il divorzio oggi è davvero conveniente per le donne: assegno mensile divorzile (anche se la Cassazione lo ha già, di fatto, abolito), assegno mensile di mantenimento dei figli gestito insindacabilmente dalla madre, senza bisogno quindi di lavorare eppur sovente con un reddito tale da aver diritto ad contributi o benefit statali o regionali, tra i quali spicca il “gratuito patrocinio” -un modo per fare la guerra quotidianamente all’ex coniuge per i motivi più assurdi, il tutto a costo zero (paga lo Stato)- fino ad arrivare all’assegnazione della casa famigliare con mutuo ancora da finire di pagare dall’ex marito che ormai, ridotto sul lastrico, mangia alla mensa dei poveri e dorme in macchina, con i pochi soldi che gli sono rimasti a causa di questa guerra deve scegliere se pagare gli avvocati per difendersi o pagare i vari assegni di mantenimento per non essere denunciato e condannato. Il tutto, ovviamente, senza poter vedere i figli, vedendoli di rado o vedendosi privato del proprio naturale ruolo genitoriale, diventato a tutti gli effetti solo l’uomo-bancomat da spremere prima che provi a suicidarsi.

Effettivamente, il DDL Pillon punta a ridare centralità a famiglia e genitori, restituendo ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli, lasciando al giudice il ruolo residuale solo in caso di mancato accordo e nel verificare la non contrarietà all’interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori. Questa legge risolverà molte di tristi situazioni, introducendo la mediazione civile obbligatoria per le questioni ove siano coinvolti i figli minori di età, equilibrio tra ambedue le figure genitoriali, tempi paritari, mantenimento in forma diretta ed in assenza di automatismi (stop all’assegno di mantenimento per i figli da corrispondere all’ex coniuge), doppia residenza per i figli, contrasto al fenomeno della cd. alienazione genitoriale, il tutto facendo perno sulla Risoluzione n. 2079 del 2015, del Consiglio d’Europa, la quale esorta gli Stati membri ad adottare legislazioni che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli.

Ma basterà per disincentivare la guerra all’ex coniuge? Una madre che senza giustificazione punisce il marito da cui sta divorziando o ha divorziato, tentando di alienare i figli dal padre, coinvolgendo terzi in azioni malevole contro il padre, intraprendendo un contenzioso eccessivo ed esasperato, impedendo le visite regolari dei figli col padre od addirittura le libere conversazioni telefoniche tra i figli e il padre, estraniando il padre dalla vita scolastica e dalle attività extracurricolari dei figli. Lo schema è pervasivo e comprende azioni malevole come mentire ai figli, mentire a terzi e persino violare deliberatamente la legge.

Questi sono i “sintomi” di quella che, dagli esperti, viene definita “Sindrome della madre malevola” e che, purtroppo, è sempre più frequente e comoda da intraprendere quale strada per un divorzio conveniente.

Coloro che mettono in atto comportamenti tali non possono essere “immunizzati” da una concreta risposta dello Stato, solo per motivi di discriminazione sessuale. Ebbene, anche alcuni padri mettono –o, meglio, cercano di mettere- in atto il comportamento della Sindrome della madre malevola in danno dell’ex moglie, eppure la loro malsana condotta dura ben poco: immediatamente vengono arrestati e processati, perdendo (giustamente!) la custodia dei figli verso i quali non possono più nuocere con i propri comportamenti dannosi.

Provate ad immaginare, ad esempio, cosa potrebbe accadere ad un padre che non riconsegna nei termini previsti il figlio all’ex moglie, ma decidesse di portarlo con sé da Palermo (dove il minore vive con la madre) a Milano, nel domicilio paterno: verrebbero diramate immediatamente le ricerche e, dopo una vera e propria “caccia all’uomo” verrebbe arrestato e processato per direttissima, condannato e perderebbe certamente la potestà genitoriale sul figlio rapito.

Ora, però, si faccia uno sforzo e si provi ad immaginare realmente cosa accadrebbe a parti invertite, ovvero cosa potrebbe accadere ad una madre che non riconsegna nei termini previsti il figlio all’ex marito, ma decidesse di portarlo con sé da Palermo (dove il minore vive con il padre) a Milano, nel domicilio materno. Accadrebbe questo: il padre, preoccupatissimo, si recherebbe in un ufficio di polizia, spiegando l’accaduto; in quest’ufficio il padre si sentirebbe dire che il bambino non è sparito, ma è con la mamma: quindi non si può parlare di “bambino scomparso” e quindi non si potranno avviare le ricerche. Al padre verrebbe detto di provare a contattare l’ex moglie e di cercare un accordo con quest’ultima. Facendo spallucce, qualcuno accennerà alla remota ed improbabile possibilità di sporgere denuncia, in quanto l’operato è obbligato a prenderla ma… secondo me lo stesso operatore non si tratta di sottrazione di minore. Prima di fare una denuncia ed esporsi così ad una controdenuncia per calunnia, al padre verrebbe consigliato di prendere tempo e parlare con il proprio avvocato. Addirittura, qualcuno meno diplomatico potrebbe dire al padre la nuda verità di ciò che accade in Italia:-“guardi le consiglio di trovare un accordo con la mamma. Lei è la mamma! Se continuate questa guerra, lo toglieranno ad entrambi e sarà sicuramente messo in una casa famiglia”.

Cosa dovrebbe fare un padre dopo queste frasi? Questa differenza di trattamento ha solo un nome: discriminazione sessuale! Ed in un Paese come l’Italia, giammai si può ammettere una simile discriminazione: l’articolo 3 della Costituzione vale anche per i padri separati. I padri separati che si suicidano sono Vittime di Stato e di questa discriminazione sessuale… di Stato.

Senza contare che questa “lotta” tra genitori separati non fa male solo al genitore alienato, ma provoca gravissimi traumi evolutivi soprattutto ai figli dei genitori alienati che, sovente, da adulti saranno a loro volta genitori alienanti.

Anche la Magistratura si è resa conto della rilevanza del problema: a partire dalla sentenza numero 7041 del 2013 della Cassazione, sul caso di Cittadella, che aveva negato la rilevanza scientifica, si sono susseguiti altri provvedimenti che hanno ribaltato le cose; dalla Corte d’Appello di Brescia del 17 maggio 2013 a diverse sentenze dei giudici di merito, fino alla pronuncia della Suprema Corte n. 6919/2016 che ha stabilito che, “a prescindere dalla validità scientifica della Sindrome da Alienazione Parentale, il giudice ha il dovere di accertarla” e alla recentissima sentenza del Tribunale di Roma (sentenza numero 18799/2016) che ha condannato una madre al risarcimento di 30mila euro per avere ostacolato la bigenitorialità.

Tuttavia, la Magistratura fa quel che può e ciò che la Legge (attuale) consente di fare è, purtroppo, davvero molto poco. In altri Paesi europei, la legislazione è ben più severe nei confronti di entrambi i genitori, disincentivando tali comportamenti e sradicandoli dalle possibili azioni da attuare quando l’amore tra i coniugi cessa.

Ad esempio, non si comprende perché il genitore alienante che porta via il figlio dalla casa di famiglia di Tarvisio (Udine) e lo conduce a vivere a Villach (Austria) debba giustamente essere arrestato in flagranza di reato, mentre il genitore alienante che porta via il figlio dalla casa di famiglia di Trapani e lo conduce a vivere a Milano non debba essere sottoposto ad arresto obbligatorio in flagranza di reato, quantomeno al fine di interrompere il fatto reato.

Tarvisio – Villach: 29 km, arresto obbligatorio in flagranza di reato; Trapani – Milano: 1575 km, senza alcun arresto obbligatorio in flagranza.

Una norma che va assolutamente rivista, al fine di farla penetrare anche nell’humus giuridico dell’italiano medio, che comprenderà così che non si possono “portare via” i figli all’altro genitore;



comportamento che, stando a quanto posto in essere da nostri connazionali all’estero, sembrerebbe non essere recepito come da “non fare”.



La legge ha sovente il compito di educare la comunità a migliorare i propri rapporti. È palese ed encomiabile l’impegno del Senatore Pillon che, come nessun altro prima, ha avuto il coraggio di affrontare realmente queste tragedie famigliari; a questo indomito ed ardito rappresentante delle Istituzione si potrebbe chiedere, però, ancora un ultimo sforzo: Senatore bisognerebbe trovare il modo di far cessare di colpo tantissime infelici situazioni, ridando serenità ad intere famiglie ed, in particolar modo, a tantissimi bambini. Ad esempio, con l’introduzione della decadenza automatica ed irreversibile della potestà genitoriale per chiunque sia stato condannato, anche solo in 1° grado, per un reato famigliare o di pedofilia, e la perdita in via definitiva del beneficio del “gratuito patrocinio” qualora concesso, al fine di smorzare la voglia di creare nuove guerre giudiziarie, sostenute da soldi della collettività.

Spunti ancora di più le “armi”, Egregio Senatore, a chi pone in essere tali comportamenti dannosi per i bambini, ed anche per lo Stato costretto a far fronte a notevoli risorse umane e pecuniarie a causa di questo modus operandi. Ed anche dei padri separati ormai distrutti, colpevoli soltanto di essere maschi e di non voler rinunciare ai propri bambini.



Riccardo Prisciano

Estratto da www.noitoscani.it/post.asp?id=58956
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